Nuova scadenza per il 30 giugno, anche per le locazioni turistiche. Confusione nella modulistica per i Comuni e raddoppio degli adempimenti. Anteprima del modello e prime ipotesi
Finalmente è in arrivo, e qualcuno l’ha anche vista! La nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, introdotta nel 2020, sta per vedere la luce, dopo quasi due anni. Il nuovo adempimento per la city tax era stato approvato il 19 maggio 2020 con il Decreto Rilancio.
La dichiarazione per l’anno 2020 era inizialmente prevista per il 30 giugno 2021, ma con il Decreto Sostegni la sua scadenza è stata accorpata a quella per l’anno 2021, fissando il 30 giugno 2022 come termine di presentazione unificato per i dati del 2020 e 2021 (ne avevamo parlato in questo articolo).
Il 13 aprile 2022 la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali ha approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle nuove modalità per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, insieme al nuovo modello di dichiarazione e alle sue istruzioni. Il decreto, completo di modulistica ed istruzioni, verrà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Extralberghiero.it seguirà i nuovi adempimenti, pubblicando il nuovo modello appena sarà disponibile e fornendo interpretazioni sui nuovi obblighi.
I CONTENUTI DEL NUOVO MODELLO 22
La nuova dichiarazione della tassa di soggiorno è già stata soprannominata “Modello 22” (in quanto successiva al precedente e più noto Modello 21).
Il nuovo modello non è stato ancora pubblicato, ma è facile prevedere che presenti molti aspetti in comune col Modello 21 e con gli adempimenti periodici previsti dagli oltre mille Comuni che applicano l’imposta di soggiorno, con rendicontazione su base mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e semestrale, secondo i territori.
Saranno con ogni probabilità richiesti i dati dell’imposta riscossa, dei versamenti, delle eventuali somme riscosse dai portali telematici (oltre ad Airbnb esistono altri intermediari che riscuotono l’imposta di soggiorno), oltre alla numerazione delle ricevute e agli estremi delle comunicazioni periodiche effettuate durante l’anno.
Uno dei problemi in fase di quadratura e compilazione sarà la distribuzione mensile dei dati del nuovo modello, contro la frequenza spesso ultramensile (2, 3, 4 o 6 mesi) delle comunicazioni periodiche ai Comuni.
La firma della nuova dichiarazione comporterà minori responsabilità e rischi rispetto al Modello 21, visto che dal 19 maggio 2020 il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno è stato depenalizzato, come abbiamo descritto in questo articolo.
ADEMPIMENTI DUPLICATI
Da un passaggio del documento dell’IFEL sulla nuova dichiarazione, disponibile in formato pdf a fine articolo(*), si comprende che la dichiarazione va trasmessa al Fisco e non al Comune, e pertanto va compilata anche da chi ha già presentato una dichiarazione comunale per il 2020 e/o 2021: “Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo“.
E IL MODELLO 21?
Nulla si sa sulla sorte del temutissimo Modello 21, la precedente dichiarazione annuale della tassa di soggiorno, rendiconto della gestione con destinatario finale la Corte dei Conti, attraverso l’invio al Comune. In questo primo periodo che va dall’approvazione del nuovo modello alla sua attuazione, molti Comuni hanno continuato imperterriti a far compilare il Modello 21 a gennaio e consentono ora di far presentare il modello annuale (che purtroppo non è su modello conforme e non basterà, obbligando chi l’ha già compilato a una doppia presentazione).
Anche a livello legislativo, la situazione è confusa: il decreto del 1996 che introdusse il Modello 21 è ancora oggi pienamente vigente, e probabilmente resterà vigente, perché riguarda i “veri” agenti contabili (esattori delle imposte locali ufficialmente incaricati dai Comuni e altre figure della Pubblica Amministrazione).
SOGGETTI TENUTI ALLA NUOVA DICHIARAZIONE
Il “Modello 22” va presentato da parte di tutte le attività che riscuotono imposta e contributo di soggiorno: hotel, locazioni turistiche, strutture extralberghiere, e strutture ricettive in generale.
E’ confermato che anche le locazioni turistiche sono tenute alla presentazione della nuova dichiarazione e soggette alle medesime sanzioni delle strutture ricettive: per l’omessa o infedele presentazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
DOCUMENTI
(*) IFEL Fondazione ANCI – Avviso ai Comuni – Imposta di soggiorno – Modello di dichiarazione 14/4/2022
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
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