Recepito nel nostro ordinamento il DAC7. Numerose le categorie monitorate o obbligate al monitoraggio. Rivoluzione nei contratti di property management e di hosting
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva DAC7 sulle piattaforme digitali, comprese quelle turistiche.
Diventa ora impossibile evadere le tasse per gli host e co-host delle locazioni turistiche e strutture turistiche che operano online, ma anche per tutti gli intermediari (property manager, portali, app, agenzie immobiliari) e host di esperienze.
Rivediamo insieme le nuove regole e i principali impatti sugli operatori, emersi in occasione del primo convegno in Italia sul DAC7, organizzato dall’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
La nuova direttiva comunitaria obbliga tutte le piattaforme digitali in Europa a trasmettere al Fisco tutti i dati dal 1/1/2023 sulle transazioni, completi di nominativi dei beneficiari dei pagamenti, codici fiscali, dati catastali degli immobili, coordinate (Iban) del conto bancario e informazioni complete sulle altre opzioni di pagamento (Paypal, carte virtuali e conti esteri), ed anche tutte le proprie commissioni e provvigioni. Nel precedente articolo sul DAC7 abbiamo parlato delle categorie a rischio a causa dell’attuale organizzazione dei dati sui titolari degli account presenti sui portali OTA.
Sono coinvolte nel monitoraggio DAC7 tutte le categorie del turismo extralberghiero. I dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate riguardano:
- Host
- Co-Host
- Property Manager
- Portali
- App
- Agenti immobiliari
- Experience
CATEGORIE ESCLUSE
Non si applica al turismo l’esclusione dal monitoraggio DAC7 dei dati dei piccolissimi operatori.
I soggetti esclusi con meno di trenta vendite all’anno o con meno di 2.000 euro di incassi lordi sono solo i venditori di beni materiali e non le attività turistiche.
Restano esclusi dalla comunicazione dei dati i soggetti con più di duemila prenotazioni.
PORTALI E INTERMEDIARI: RIVOLUZIONE NEI CONTRATTI
Sia i property manager che i gestori di piattaforme ed app su cui vengono pubblicati gli annunci con gli immobili turistici dovranno introdurre specifiche clausole nei contratti con gli host. Se ciò non viene fatto, sono previste sanzioni per garantire il rispetto delle procedure e degli obblighi di comunicazione.
In particolare, l’intermediario turistico (property manager, titolare del portale o dell’app, agente immobiliare), è obbligato ad inserire nel contratto con l’host una clausola unilaterale in base alla quale, se l’host non fornisce le informazioni richieste dopo la richiesta iniziale e soli due solleciti, il profilo dell’host viene chiuso e viene vietato di reiscriversi alla piattaforma.
Sanzione alternativa: la piattaforma trattiene i compensi dell’host e non li eroga finché non vengono fornite le informazioni richieste.
E’ facile comprendere che tutti i portali e property manager dovranno adeguare i loro contratti e le loro procedure, a causa di:
- severità delle sanzioni,
- universo degli host monitorati (praticamente tutti),
- vastità delle informazioni richieste (nominativi dei beneficiari dei pagamenti, codici fiscali, dati catastali degli immobili, coordinate Iban del conto bancario e informazioni complete sulle altre opzioni di pagamento – Paypal, carte virtuali e conti esteri).
EXPERIENCE E AUTORIZZAZIONI
Le segnalazioni DAC7 dei portali obbligati (Airbnb Experience, GetYourGuide e simili) faranno emergere molte attività di travel experience sommerse.
Si segnala con l’occasione nelle ultime settimane una forte riduzione della presenza di Airbnb nel mercato delle travel experience, con il portale Airbnb Experience messo in secondo piano e l’impossibilità di pubblicare nuove esperienze sulla piattaforma.
Oltre a contestazioni fiscali sui redditi non dichiarati, gli operatori delle esperienze (Experience Host) che non hanno tutte le autorizzazioni a posto per la loro attività, rischiano anche sanzioni amministrative.
Per inquadrare la forma di reddito prodotta dai “segnalati” DAC7, l’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche presso le Camere di Commercio, in molti casi senza trovare attività registrate.
Una bella stratificazione di sanzioni, perché quando le attività generano redditi importanti, possono essere considerate comunque professionali anche se non sono ufficiali, e quindi vedersi contestata l’applicazione dell’Iva. Ciò vale anche per le experience, oltre che per l’hospitality.
L’autore dell’articolo sta monitorando la direttiva DAC7 dal 2020.
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
Per quesiti e segnalazioni, scrivete a:
info@sergiolombardi.net
il solito modo incomprensibile italiano ……perchè quelle di piu di 2000 prenotazioni sono esclusi??????
Ciao,
sono alle prese con la comunicazione DAC7 nel settore alberghiero e penso che il testo de legge non è chiarissimo…
Affittando camere si ha una data di arrivo e una di partenza. Se ho una prenotazione 31.12.2023 – 01.01.2024, in quale anno va comunicata questa attività?
Questa domanda mi porta a ri-ri-ri-rilegger il testo di legge, il quale è stato steso per tutti i tipi di vendita, non solo per locazioni. Difatti se compro qualcosa su un portale online, che sia di vestiti o elettronica, la data è precisa e quindi l’attività pertinente è la data di acquisto/vendita.
Un esempio:
Ho un portale, un albergo nell’anno 2022 è attivo e genera prenotazioni per il 2022 e 2023. A metà del 2022 termina il contratto con il portale e diventa così non attivo, e lo resta tutto il 2023. L’obbligo di comunicazione scatta per i venditori attivi, in questo caso per il 2023 non lo è, ma se avessi delle prenotazioni per il 2023? Da comunicaro o meno?