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CIN e BDSR: rimandato al 1° gennaio obbligo di iscrizione e relative sanzioni

Come anticipato nelle settimane scorse e come auspicato da diverse associazioni e piattaforme di settore, il Ministero del Turismo ha comunicato che il termine per l’ottenimento del codice identificativo nazionale (CIN), previsto dall’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è stato prorogato dal 1° novembre 2024 al 1° gennaio 2025. Questa decisione mira a garantire un’applicazione uniforme della norma a livello nazionale dato che non tutte le strutture avevano in realtà la scadenza del 1° novembre per l’iscrizione alla BDSR, la banca dati delle strutture ricettive. Finora, fra l’altro, poco più della metà delle realtà ricettive ha effettuato l’iscrizione alla piattaforma (il 52% al 23 ottobre 2024) e senza questa proroga i portali online sarebbero stati costretti ad oscurare praticamente un annuncio su due.

L’estensione del termine è stata stabilita quindi per garantire il corretto funzionamento dell’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte e per garantire una più facile implementazione ai portali online sui quali vengono pubblicati gli annunci di affitto.

Il regolamento richiede infatti che le piattaforme garantiscano che le unità non siano più visibili in mancanza del numero di registrazione e che tale numero venga correttamente indicato negli annunci. Tutte le piattaforme per questo nei giorni scorsi stavano avvisando della possibilità dell’oscuramento dell’annuncio per chi non ha indicato il CIN.

I gestori di strutture ricettive e immobili in affitto a uso abitativo dovranno però obbligatoriamente dotarsi del CIN entro il nuovo termine, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge che sono le seguenti:

  • i soggetti obbligati privi di CIN sono punibili con sanzione che va dagli 800 agli 8 mila euro
  • per la mancata esposizione del CIN, invece, è prevista una sanzione che può andare dai 500 ai 5 mila euro
  • per le strutture o gli alloggi privi dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro
  • per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza prima aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione va dai 2 mila ai 10 mila euro

Questa proroga è particolarmente rilevante anche in relazione al recente Regolamento (UE) 2024/1028, approvato a marzo dal Parlamento Europeo, che disciplina la raccolta e la condivisione dei dati riguardanti le locazioni a breve termine e che disciplinerá il futuro Codice unico europeo che sarà operativo entro i prossimi due anni.

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Redazione Extralberghiero.it