Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, che va presentato per gli anni 2020 e 2021 entro il 30 giugno all’Agenzia delle Entrate in forma telematica da tutte le strutture ricettive e locazioni turistiche
[Aggiornamento del 18/5/2022]: Roma Capitale e il Comune di Firenze hanno confermato che la dichiarazione annuale andrà comunque presentata all’Agenzia delle Entrate, anche da chi ha già svolto tutti gli adempimenti comunali. Ciò naturalmente vale per tutti i Comuni.Entra nella vita di host e property manager un nuovo adempimento fiscale: la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, che andrà subito utilizzata per la comunicazione dei dati sulla city tax riscossa nel 2020 e nel 2021.
La dichiarazione sarà telematica e andrà presentata all’Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti a presentare la nuova dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno, oltre alle strutture alberghiere, extralberghiere e a cielo aperto, anche le locazioni turistiche.
Si comincia dal 30 giugno 2022, in cui vanno presentate le dichiarazioni degli anni 2020 e 2021.
Il nuovo obbligo riguarda anche chi ha già presentato il modello 21, che dovrà comunque presentare questa nuova dichiarazione annuale, di cui avevamo parlato in questo articolo.
[Aggiornamento del 12/5/2022] Alla fine dell’articolo, troverete il modello e le istruzioni, appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Servono solo a scopo conoscitivo, perché a breve verrà rilasciato un software.
COMPLICAZIONE BUROCRATICA
La formulazione del decreto è chiara, ma arrivano conferme anche dai Comuni: la nuova dichiarazione va presentata anche da chi ha già svolto tutti gli adempimenti comunali.
Il Comune di Firenze ha comunicato sul suo sito che “rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento mensile, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta“, mentre l’avviso di Roma Capitale è stato ancora più diretto: “ATTENZIONE: l’obbligo di dichiarazione si intende assolto solo se la stessa viene inoltrata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dalla citata normativa. Pertanto tutti coloro che hanno utilizzato il modello messo a disposizione dalla piattaforma GECOS devono presentare nuovamente la Dichiarazione annuale come previsto dal D.M. 29/04/2022“.
DATI TRIMESTRALI
Vediamo alcune anticipazioni del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Fra le varie novità della dichiarazione, la compilazione su base trimestrale, che potrà creare problemi per la quadratura dei dati coi modelli 21 già presentati, che hanno base mensile, e con le attività presenti in quei Comuni dove le comunicazioni periodiche sono basate su un periodo diverso dal trimestre.
PROPERTY MANAGER E PORTALI
Interessante l’anagrafica: la dichiarazione va presentata anche dai property manager, anche se non gestiscono pagamenti, e questo è un altro cambiamento copernicano: se nel modello 21 il dichiarante era il cosiddetto agente contabile, in questo nuovo modello il dichiarante è il responsabile d’imposta, e nelle istruzioni si ricorda che “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione”.
Si precisa che il mediatore ai fini delle locazioni brevi non è necessariamente un soggetto iscritto all’elenco dei mediatori immobiliari, ma qualsiasi soggetto procacci ospiti per conto dei proprietari degli immobili, o gestisca gli account dei proprietari o account propri con immobili di terzi.
Quindi i property manager e i portali dovranno rivedere le loro procedure city tax, perché rischiano per i loro mancati adempimenti varie sanzioni, fra cui la maxisanzione per la dichiarazione annuale omessa, che va dal 100% al 200% dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente da parte di tutti gli immobili gestiti.
Una batosta per i property manager, che si aggiunge al recente restyling e reboot del modello CLB 2022 (Comunicazione Locazioni Brevi), che va presentato anche dagli intermediari che non gestiscono pagamenti.
SENTENZA: LA TASSA VA VERSATA DALL’INTERMEDIARIO
A questo punto acquista valore la recente sentenza del Tribunale di Torino con cui la titolare di un alloggio ad uso turistico ha ottenuto lo sgravio totale da tassa di soggiorno, sanzioni e interessi, perché per le locazioni brevi l’imposta andava raccolta e riversata dall’intermediario o dal portale, in quel caso Booking.com. Diviene ora pericoloso per i property manager non eseguire gli adempimenti dell’imposta di soggiorno. Addirittura anche riversare al titolare dell’alloggio l’imposta di soggiorno: ciò è non solo una irregolarità fiscale, ma anche un rischio per il property manager, perché non ha certezza che poi venga versata effettivamente dal titolare.
Di seguito la sentenza, resa disponibile dall’associazione Host Italia, che ringraziamo.
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
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